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Attualmente, la normativa sammarinese relativa agli archivi si limita alla Legge 28 novembre 1978, n. 52 "Legge sull'ordinamento dell'Archivio Pubblico e sulla vigilanza sugli archivi privati di notevole interesse storico", che sostuiva il precedente Regolamento archivistico del 1946 (Reg. 16 settembre 1946, n. 49) redatto a suo tempo con l'intenzione di colmare un ben più ampio vuoto normativo, che si protraeva - si può dire - addirittura dagli Statuti sammarinesi del 1600, gli ultimi ad interessarsi in modo particolareggiato della situazione dell'Archivio sammarinese.

E' stato recentemente approntato un nuovo progetto di legge, attualmente in corso d'approvazione, che oltre ad affrontare le problematiche "storiche" del sistema archivistico sammarinese, inserisce l'Archivio e il sistema di gestione documentaria della pubblica amministrazione sammarinese all'interno del più recente complesso di criteri scientifici e delle impostazioni metodologiche sviluppate dall'inevitabile evoluzione informatica.

In tal senso, conseguentemente - e congiuntamente - al progetto di legge suddetto, in accordo con la Segreteria di Stato per gli Affari Interni (da cui l'Archivio dipende), si sta attualmente sviluppando un più ampio progetto di ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTARIA della PA sammarinese.
Questo progetto, che prevede la consulenza di esperti acclarati dell'archivistica italiana, intende predisporre in tempi brevi gli strumenti basilari di gestione documentaria, e approntarne l'uso in tutti gli uffici della PA di San Marino. Si sta dunque lavorando ad un sistema di Protocollo informatizzato unico per tutta la pubblica amministrazione, ed insieme ad esso ai conseguenti piani di classificazione e conservazione.

Quelli che altrove sono ormai da secoli strumenti fondamentali per la gestione della documentazione amministrativa pubblica, infatti, nella Repubblica di San Marino non sono mai stati previsti a livello di normativa, e lasciati dunque totalmente all'arbitrio dei singoli operatori. Il suddetto progetto - unitamente alla proposta di legge summenzionata - intendono perciò porre un freno deciso ad una situazione dai risvolti quantomeno preoccupanti.

In attesa che quelli che al momento sono progetti - sebbene in avanzato stato di attuazione - si trasformino in una più trasparente pratica amministrativa, si riportano di seguito alcune delle direttive archivistiche impostate tramite la suddetta Legge 28 novembre 1978 n. 52




Divisione dell'Archivio in sezioni.
Sulla scorta di quanto già previsto a suo tempo dal Malagola, l'Archivio Pubblico di San Marino viene diviso in due sezioni, l'Archivio di Stato e l'Archivio Notarile.

L'Archivio di Stato si occupa della "conservazione, secondo i criteri e le tecniche più opportune, degli atti e dei documenti prodotti da Organi, Enti ed Uffici Pubblici o ad essi pervenuti. (...) Sono altresì conservati nell'Archivio di Stato i sigilli non più usati dallo Stato e dai suoi Enti, Uffici e Rappresentanze, i punzoni delle monete e delle medaglie della Repubblica." (art. 2) L'ufficio conserva inoltre le carte provenienti da enti pubblici estinti o Uffici dello Stato soppressi (art. 4)


L'Archivio Notarile, con serva "oltre ai documenti relativi all'ordinamento dello stesso e del notariato, (...)
a) Gli originali dei rogiti ed i repertori degli atti dei notai sammarinesi defunti, di quelli che sono tenuti a cessare l'attività professionale nei casi previsti dalla legge, ed i sigilli degli stessi notai. Gli originali dei rogiti notarili ed i sigilli devono essere depositati nell'Archivio Notarile a cura dell'interessato, o degli eredi in caso di morte del notaio, non oltre venti giorni dalla cessazione dell'attività del notaio cui sono appartenuti;
b) Gli originali, i repertori e le copie degli atti dei notai non sammarinesi che sono dagli stessi volontariamente depositati in Archivio.
Le consegne devono farsi secondo le modalità previste dall'art. 3. In caso di mancata consegna il Direttore dell'Archivio assegna un congruo termine al notaio interessato o agli eredi affinchè vi adempiano. Trascorso tale termine infruttuosamente ne darà comunicazione alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni che provvederà a far osservare la legge ricorrendo, se necessario, al Tribunale Commissariale." (art. 20)


Versamento e scarto
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Vigilanza sugli archivi privati
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